{"id":863,"date":"2021-02-13T15:31:25","date_gmt":"2021-02-13T13:31:25","guid":{"rendered":"https:\/\/prova.benotto.pro\/?p=863"},"modified":"2021-02-13T15:46:07","modified_gmt":"2021-02-13T13:46:07","slug":"corrispettivi-telematici-le-novita-2021-sulle-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prova.benotto.pro\/?p=863","title":{"rendered":"Corrispettivi telematici: le novit\u00e0 2021 sulle sanzioni"},"content":{"rendered":"\n<p>La legge di bilancio 2021 \u00e8 intervenuta con una serie di precisazioni ed innovazioni in merito alla disciplina dei corrispettivi telematici, con potenziali impatti anche su errati comportamenti tenuti nel 2020, per i quali potrebbe porsi un problema di scelta tra il vecchio ed il nuovo regime sanzionatori, a seconda della ripetizione o meno della violazione compiuta.<\/p>\n\n\n\n<p><br \/><strong>Novit\u00e0 in materia di memorizzazione dei corrispettivi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per prima cosa, va evidenziato che la legge prescrive l\u2019obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente le operazioni documentate da corrispettivi (i vecchi scontrini e ricevute) ai sensi dell\u2019art. 22 della legge IVA. \u00c8 importante ricordarlo perch\u00e9 <strong>dal 1\u00b0 gennaio 2021 \u00e8 definitivamente terminato il c.d. \u201cperiodo transitorio\u201d<\/strong> in cui era possibile evitare sanzioni memorizzando le operazioni in maniera tradizionale (scontrino o ricevuta) per poi trasmettere mensilmente i corrispettivi con l\u2019apposito servizio Web reso disponibile dall\u2019Agenzia o con un file telematico apposito. Di conseguenza, oggi si possono memorizzare le operazioni esclusivamente \u201cbattendo lo scontrino\u201d su un Registratore Telematico che rispetti le specifiche tecniche (le 6.0 fino al 31 marzo, le 7.0 a partire da aprile) oppure mediante l\u2019applicazione web \u201cDocumento Commerciale on line\u201d disponibile sul portale \u201cFatture e Corrispettivi\u201d dell\u2019Agenzia delle Entrate. Non esistono al momento altre opzioni disponibili.<\/p>\n\n\n\n<p>In aggiunta a quanto sopra, la legge di bilancio ha ritoccato la disciplina dei corrispettivi telematici andando a precisare che <strong>la memorizzazione elettronica e la consegna al cliente del documento commerciale (cartaceo o per via elettronica) deve essere effettuata \u201c<em>\u2026non oltre il momento dell\u2019ultimazione dell\u2019operazione<\/em>\u201d (consegna dei beni oppure pagamento di beni o servizi)<\/strong>. Precisazione quanto mai utile a rispondere in maniera definitiva a dubbi che frequentemente vengono posti dagli operatori, che, sebbene fosse difficile sostenere una diversa interpretazione anche sulla base della normativa preesistente, si manifestava con intrecci di norme e disposizioni attuative quantomeno bizantine e di difficile lettura.<\/p>\n\n\n\n<p>Allo stesso modo, dopo aver pi\u00f9 chiaramente distinto gli obblighi di memorizzazione (immediata) e di trasmissione (entro il 12 giorno successivo), la legge di bilancio interviene anche sulle sanzioni, prevedendo una rimodulazione delle sanzioni per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi nonch\u00e9 una nuova sanzione nel caso in cui la violazione riguardi esclusivamente la fase di trasmissione (ma con memorizzazione e liquidazione dell\u2019imposta correttamente espletate)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Precedente sistema sanzionatorio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Escludendo quanto previsto dal \u201cperiodo transitorio\u201d per i contribuenti ancora privi di Registratore Telematico, fino al 31 dicembre 2020 la sanzione per la mancata (o tardiva) memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici era regolata per espressa previsione normativa dal terzo comma dell\u2019art. 6 del DPR 471\/1992, che prevedeva un&#8217;unica sanzione (dal 100% al 200% dell\u2019IVA con un minimo di 250 euro se la violazione non aveva avuto impatto sulla liquidazione dell\u2019imposta) che faceva ancora riferimento alla mancata emissione di scontrino o ricevuta. La sanzione era quindi certamente applicabile anche all\u2019ipotesi di mancata trasmissione di operazioni regolarmente memorizzate (\u201cbattute sul registratore di cassa\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p><br \/><strong>Sanzioni per violazioni dell\u2019obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La pi\u00f9 chiara distinzione tra i due obblighi si evidenzia meglio nel nuovo regime sanzionatorio. Per le violazioni dell\u2019obbligo di memorizzazione e trasmissione (ovvero \u201cnon ho battuto lo scontrino al momento della cessione del bene o dell\u2019incasso del corrispettivo per un servizio\u201d) si applica ora <strong>una sanzione amministrativa compresa tra il 90% ed il 180% dell\u2019imposta non documentata, con un minimo di 500 euro a documento<\/strong> (comma 3-<em>bis<\/em> art.6 DPR471\/1992). Resta ancora applicabile la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 nel caso di 4 distinte violazioni contestate nel quinquennio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sanzioni per la sola violazione dell\u2019obbligo di trasmissione dei corrispettivi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La legge di bilancio aggiunge il comma 2-quinquies all\u2019art. 11 del DPR 471\/1997: nel caso in <strong>cui la violazione riguardi solo la trasmissione (omessa, tardiva, incompleta o non veritiera) ma i corrispettivi siano stati regolarmente memorizzati su RT e l\u2019imposta correttamente liquidata (immaginiamo ad esempio un persistente problema di connettivit\u00e0), la sanzione ammonter\u00e0 a euro 100 per ciascuna trasmissione (giornaliera)<\/strong> oggetto di violazione. Va per\u00f2 evidenziato che in questo caso non si applicano le agevolazioni previste nel caso di continuazione delle violazioni (il cosiddetto \u201ccumulo giuridico\u201d) che, su una tipologia di violazioni per sua stessa natura continuativa, probabilmente avrebbe potuto far davvero comodo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Barbara Maria Barreca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dottore Commercialista<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/barrecabarbaramaria\/\">https:\/\/www.linkedin.com\/in\/barrecabarbaramaria\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Luca Benotto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dottore Commercialista<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/lucabenotto\/\">https:\/\/www.linkedin.com\/in\/lucabenotto\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"932\" height=\"290\" src=\"https:\/\/prova.benotto.pro\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cropped-2020-01-13-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-729\" srcset=\"https:\/\/prova.benotto.pro\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cropped-2020-01-13-1.png 932w, https:\/\/prova.benotto.pro\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cropped-2020-01-13-1-300x93.png 300w, https:\/\/prova.benotto.pro\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cropped-2020-01-13-1-768x239.png 768w, https:\/\/prova.benotto.pro\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cropped-2020-01-13-1-624x194.png 624w\" sizes=\"(max-width: 932px) 100vw, 932px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge di bilancio 2021 \u00e8 intervenuta con una serie di precisazioni ed innovazioni in merito alla disciplina dei corrispettivi telematici, con potenziali impatti anche su errati comportamenti tenuti nel 2020, per i quali potrebbe porsi un problema di scelta tra il vecchio ed il nuovo regime sanzionatori, a seconda della ripetizione o meno della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[246],"tags":[250],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prova.benotto.pro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/863"}],"collection":[{"href":"https:\/\/prova.benotto.pro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/prova.benotto.pro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prova.benotto.pro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prova.benotto.pro\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=863"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/prova.benotto.pro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/863\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":867,"href":"https:\/\/prova.benotto.pro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/863\/revisions\/867"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prova.benotto.pro\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=863"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/prova.benotto.pro\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=863"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/prova.benotto.pro\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}