L’attuale formulazione dell’art. 1, comma 3-bis, della legge 127/2015 dispone che a partire dal 1° LUGLIO 2022 i dati delle operazioni di cessione e di acquisto di beni e servizi intercorse con soggetti non residenti/stabiliti in Italia, attualmente trasmessi tramite il c.d. “esterometro” riepilogativo trimestrale, dovranno essere trasmessi alle Entrate telematicamente tramite lo SDI, utilizzando il formato XML della fattura elettronica.
Fatture attive
Per quanto riguarda le operazioni attive, occorrerà emettere, oltre alla normale fattura analogica (PDF) destinata al cliente estero, una fattura elettronica “fittizia” indicando i dati del cliente: codice fiscale 00000000000, P.IVA se presente (solo clienti UE), un identificativo estero fornito dal cliente oppure 99999999999, mentre il codice destinatario è sempre XXXXXXX.
In sostanza diviene obbligatoria l’emissione di una fattura elettronica di tipo TD01 (ovvero TD24 se fattura differita) con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente non residente.
Fatture passive
Diverso, invece, sarà l’approccio per le fatture passive: per questi documenti, ricevuti in modalità analogica dai fornitori esteri, il soggetto italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Questa possibilità di integrare i documenti analogici inviando allo SDI specifici file XML era già possibile, facoltativamente, dallo scorso 1° gennaio 2021.
Dal 1° luglio 2022 tale procedura diventerà, invece, obbligatoria e sostituirà l’invio del c.d. “esterometro”.
Nuovi tipi documento da emettere contestualmente all’effettuazione di acquisti dall’estero
Il documento elettronico è di tipo TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE ovvero in un Paese extra-UE.
Il tipo TD18 si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993 (c.d. reverse charge o inversione contabile).
Il documento elettronico è di tipo TD19 per gli acquisti di beni già presenti sul territorio italiano ma di proprietà di un soggetto non residente o stabilito e per i quali, quindi, il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Sanzioni
Il regime sanzionatorio della comunicazione delle operazioni con l’estero è stato modificato con la riduzione delle sanzioni dovute; in particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022:
– in caso di omissione, invio con errori o oltre la scadenza, la sanzione è pari a euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, e quindi 1.200 euro per trimestre;
– in caso di invio o correzione degli errori entro i 15 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese (600 euro per trimestre).
Aspetti operativi e istruzioni
L’Agenzia delle Entrate, da quando il Legislatore ha introdotto l’obbligo di Fatturazione Elettronica ha prodotto Guide e pubblicato FAQ oltre a norme e documenti di prassi; in particolare per le operazioni transfrontaliere si può fare riferimento alla FAQ dedicata disponibile alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/faq-fe/risposte-alle-domande-piu-frequenti-categoria/fatture-verso-e-da-soggetti-stranieri-transfrontaliere
Va segnalata una potenziale, importante criticità: in un webinar in materia organizzato da Confindustria, funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno evidenziato la necessità di indicare nell’esterometro anche una descrizione “semplificata” delle operazioni oggetto di comunicazione. Se ciò fosse confermato, si tratterebbe di un ulteriore, importante aggravio trattandosi non solo di informazioni non previste nel vecchio esterometro trimestrale, ma anche di dati non ricavabili dalla contabilità e che necessita di compilazione manuale.
