La legge di bilancio 2021 è intervenuta con una serie di precisazioni ed innovazioni in merito alla disciplina dei corrispettivi telematici, con potenziali impatti anche su errati comportamenti tenuti nel 2020, per i quali potrebbe porsi un problema di scelta tra il vecchio ed il nuovo regime sanzionatori, a seconda della ripetizione o meno della violazione compiuta.
Novità in materia di memorizzazione dei corrispettivi
Per prima cosa, va evidenziato che la legge prescrive l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente le operazioni documentate da corrispettivi (i vecchi scontrini e ricevute) ai sensi dell’art. 22 della legge IVA. È importante ricordarlo perché dal 1° gennaio 2021 è definitivamente terminato il c.d. “periodo transitorio” in cui era possibile evitare sanzioni memorizzando le operazioni in maniera tradizionale (scontrino o ricevuta) per poi trasmettere mensilmente i corrispettivi con l’apposito servizio Web reso disponibile dall’Agenzia o con un file telematico apposito. Di conseguenza, oggi si possono memorizzare le operazioni esclusivamente “battendo lo scontrino” su un Registratore Telematico che rispetti le specifiche tecniche (le 6.0 fino al 31 marzo, le 7.0 a partire da aprile) oppure mediante l’applicazione web “Documento Commerciale on line” disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Non esistono al momento altre opzioni disponibili.
In aggiunta a quanto sopra, la legge di bilancio ha ritoccato la disciplina dei corrispettivi telematici andando a precisare che la memorizzazione elettronica e la consegna al cliente del documento commerciale (cartaceo o per via elettronica) deve essere effettuata “…non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione” (consegna dei beni oppure pagamento di beni o servizi). Precisazione quanto mai utile a rispondere in maniera definitiva a dubbi che frequentemente vengono posti dagli operatori, che, sebbene fosse difficile sostenere una diversa interpretazione anche sulla base della normativa preesistente, si manifestava con intrecci di norme e disposizioni attuative quantomeno bizantine e di difficile lettura.
Allo stesso modo, dopo aver più chiaramente distinto gli obblighi di memorizzazione (immediata) e di trasmissione (entro il 12 giorno successivo), la legge di bilancio interviene anche sulle sanzioni, prevedendo una rimodulazione delle sanzioni per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi nonché una nuova sanzione nel caso in cui la violazione riguardi esclusivamente la fase di trasmissione (ma con memorizzazione e liquidazione dell’imposta correttamente espletate)
Precedente sistema sanzionatorio
Escludendo quanto previsto dal “periodo transitorio” per i contribuenti ancora privi di Registratore Telematico, fino al 31 dicembre 2020 la sanzione per la mancata (o tardiva) memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici era regolata per espressa previsione normativa dal terzo comma dell’art. 6 del DPR 471/1992, che prevedeva un’unica sanzione (dal 100% al 200% dell’IVA con un minimo di 250 euro se la violazione non aveva avuto impatto sulla liquidazione dell’imposta) che faceva ancora riferimento alla mancata emissione di scontrino o ricevuta. La sanzione era quindi certamente applicabile anche all’ipotesi di mancata trasmissione di operazioni regolarmente memorizzate (“battute sul registratore di cassa”).
Sanzioni per violazioni dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
La più chiara distinzione tra i due obblighi si evidenzia meglio nel nuovo regime sanzionatorio. Per le violazioni dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione (ovvero “non ho battuto lo scontrino al momento della cessione del bene o dell’incasso del corrispettivo per un servizio”) si applica ora una sanzione amministrativa compresa tra il 90% ed il 180% dell’imposta non documentata, con un minimo di 500 euro a documento (comma 3-bis art.6 DPR471/1992). Resta ancora applicabile la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività nel caso di 4 distinte violazioni contestate nel quinquennio.
Sanzioni per la sola violazione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi
La legge di bilancio aggiunge il comma 2-quinquies all’art. 11 del DPR 471/1997: nel caso in cui la violazione riguardi solo la trasmissione (omessa, tardiva, incompleta o non veritiera) ma i corrispettivi siano stati regolarmente memorizzati su RT e l’imposta correttamente liquidata (immaginiamo ad esempio un persistente problema di connettività), la sanzione ammonterà a euro 100 per ciascuna trasmissione (giornaliera) oggetto di violazione. Va però evidenziato che in questo caso non si applicano le agevolazioni previste nel caso di continuazione delle violazioni (il cosiddetto “cumulo giuridico”) che, su una tipologia di violazioni per sua stessa natura continuativa, probabilmente avrebbe potuto far davvero comodo.
Barbara Maria Barreca Dottore Commercialista
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Luca Benotto Dottore Commercialista
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